La messa a disposizione dei contribuenti della superficie catastale oggi è ininfluente ai fini della quantificazione della Tari dovuta, perché la normativa impone, per il 2015, il calcolo sulla superficie calpestabile. Il comma 645 della legge 147/2013 prevede, infatti, che per gli immobili a destinazione ordinaria (quelli delle categorie catastali A, B e C) la superficie imponibile «è costituita da quella calpestabi
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