Con la conversione in legge del Dl crescita, è stato finalmente sciolto un dubbio che, da più di venti anni, interessava il mercato delle locazioni ovvero la durata delle proroghe dei contratti a canone concordato dopo la scadenza dei c.d. 5 anni (3+2).
E’ stata, infatti, chiarita la questione relativa alla durata del secondo rinnovo di tali tipi di contratto, grazie all’introduzione dell’articolo 19 bis del Dl n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/209 che prevede che, in assenza di disdetta, il contratto viene “rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio”.
La norma, così come formulata, dovrebbe consentire di superare le difficoltà interpretative finora esistenti.
Fino ad oggi infatti diverse sono state le ipotesi interpretative in ordine al rinnovo tacito del contratto alla scadenza del quinto anno, non essendo chiaro se dopo la prima proroga biennale il rinnovo dovesse essere nuovamente biennale o triennale.
L’incertezza traeva origine dalla formulazione dell’articolo 2, comma 5 quarto periodo, della L. 431/98 che prevede “in mancanza della comunicazione, il contratto si rinnovi tacitamente alle medesime condizioni”, senza nulla disporre circa la durata del rinnovo.
In assenza di una disposizione chiara, si erano generate difformità applicative e vi erano stati anche numerosi interventi della giurisprudenza, putroppo non sempre univoci.
Ora con il DL è stata definitivamente chiarita la proroga dei contratti a canone concordato ed è stata introdotta una norma che chiarisce definitivamente cosa succede se il contratto prosegue dopo il cosiddetto periodo “3+2”.
Quindi, in assenza di disdetta, il contratto viene “rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio”.
Lo schema da seguire sarà pertanto quello di una durata che dopo i primi tre anni, si rinnoverà di “2+2…” e così via, fino alla disdetta.
Commissione giuridica UPPI